Consulenti esperti nell'attuazione
del d.lgs. 24/2023
(decreto Whistleblowing)

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degli strumenti volti ad incrementare
la cultura della trasparenza.

Le aziende che occupano più di 50 dipendenti (o hanno adottato un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001) devono obbligatoriamente adeguarsi al contenuto del d.lgs. n. 24/2023 tramite i seguenti adempimenti:

  1. istituzione del canale interno di segnalazione consistente in una piattaforma informatica che abbia le caratteristiche previste dalla normativa;
  2. nomina del “soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni” o “gestore delle segnalazioni” ai sensi rispettivamente dell’art. 2 del d.lgs. 24 del 10 marzo 2023 e delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
  3. adozione di una procedura per la gestione delle segnalazioni;
  4. (eventualmente) aggiornamento del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 al fine di adeguarlo con le previsioni del d.gls. 24/2023;
  5. informativa ai sindacati circa l’adeguamento alla normativa in commento;
  6. informativa a tutti i dipendenti dell’adeguamento dell’ente al d.lgs. 24/2023 e dell’istituzione del canale interno di segnalazione;
  7. pubblicazione sul sito internet della società del link alla piattaforma.

Decreto Whistleblowing: la tutela del segnalante

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In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. direttiva Whistleblowing).
La normativa in commento ha disciplinato il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing) all’interno degli enti che hanno in carico più di 50 dipendenti o che applicano il d.lgs. 231/2001, prevedendo la tutela del segnalante garantendone la riservatezza.


I soggetti che possono effettuare una segnalazione c.d. Whistleblowing

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- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.


Possono essere oggetto di segnalazione:

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- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.


Non sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

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- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto (es. segnalazioni in materia di attività di natura finanziaria);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (es. segreti professionali, informazioni classificate, ecc.).



Le segnalazioni si effettuano attraverso:

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- il canale interno istituito dall’ente (piattaforma dotata dei requisiti indicati dalla norma);
- il canale esterno gestito dall’ANAC;
- la divulgazione pubblica attraverso i media;
- la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.


Il canale interno dedicato alle segnalazioni deve:

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- garantire la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- permettere l’effettuazione di segnalazioni in forma scritta, orale o in presenza;
- essere previsto all’interno della procedura Whistleblowing dell’eventuale Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 della società;
- garantire l’individuazione di un soggetto a cui deve essere affidata la gestione delle segnalazioni.

Il soggetto a cui deve essere affidata la gestione delle segnalazioni e del canale informatico può essere:

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- una persona interna all’ente appositamente formata;
- un ufficio dell’ente con personale appositamente dedicato e formato;
- un soggetto esterno (nelle società che hanno adottato un modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, tale ruolo può essere affidato con separato incarico ad uno o più componenti dell’organismo di vigilanza).

Le sanzioni applicabili da ANAC sono le seguenti:

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a) da 10.000 a 50.000 € quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
b) da 10.000 a 50.000 € quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
c) da 10.000 a 50.000 € quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
d) da 10.000 a 50.000 € quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l’ organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato ;
e) da 10.000 a 50.000 € quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l’organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato ;
f) da 10.000 a 50.000 € quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni .

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